LA  NOZIONE  DI  LUOGO  DI  LAVORO  AI  FINI   DELLA  SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’  IMPRENDITORIALE

 

Dr. Carlo Alberto Legitimo  –  Socio Senior dello Studio Associato BC di La Spezia

 

 

L’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, contenente il Testo unico sulla sicurezza del lavoro, dispone che “gli Organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle Amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al venti per cento del totale dei lavoratori presenti “sul luogo di lavoro”.

 

La norma, apparentemente semplice e chiara, merita approfondimenti per le perplessità suscitate in sede di applicazione alle aziende aventi più articolazioni sul territorio.

In particolare, dovendo l’Organo di vigilanza in presenza di lavoro nero, accertare il totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nel caso in cui l’azienda utilizzi più locali non confinanti (es. negozio con due punti vendita nello stesso comune), potrà limitare la rilevazione del personale presente ad un solo locale o dovrà estenderla ad ognuno di essi?

 

L’art. 62 del citato Testo unico dispone che “ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”

La disposizione, sufficientemente indicativa perché considera luogo di lavoro ogni pertinenza dell’azienda destinata ad ospitare posti di lavoro, esclude peraltro la sua applicabilità al titolo primo del predetto Testo unico, cioè alla normativa che comprende il menzionato art. 14.

 

Ma un chiarimento al riguardo lo fornisce il Ministero del lavoro nella sua circolare n. 33/2009, quando trattando delle conseguenze del provvedimento di sospensione afferma che “secondo la nuova formulazione dell’art. 14 il provvedimento ha anzitutto effetto in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” e che “gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione, e con particolare riferimento all’edilizia all’attività svolta nel singolo cantiere”.

 

Per una puntuale definizione di unità produttiva soccorre l’art. 2, comma 1, lett. t, del D.Lgs. n. 81/2008 il quale precisa che trattasi di “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale”.

 

Sul concetto di unità produttiva si è espresso anche il Ministero del lavoro che con nota n. 497 del 13.06.2006, rispondendo ad un interpello riguardante la materia dell’orario di lavoro, ha precisato che lo stesso deve essere ricavato con riferimento al consolidato  orientamento  giurisprudenziale che considera  tale qualsiasi articolazione

 

autonoma dell’impresa che sia idonea ad espletare, in tutto o in parte, l’attività costituente l’oggetto sociale e quindi che risulti dotata, oltre che della necessaria autonomia anche di tutti gli strumenti sufficienti e indispensabili allo svolgimento della funzione produttiva dell’impresa.

 

Il chiaro riferimento all’unità produttiva, come sopra considerata, induce a ritenere che il predetto Dicastero voglia comunque escludere che per luogo di lavoro debba intendersi qualsiasi porzione dell’azienda soggettivamente individuabile, ovvero alcuni locali tra quelli in cui la stessa svolge la propria attività, ma che intenda invece riferirsi alle sole partizioni minime organizzativamente e giuridicamente rilevanti.

 

Dunque si può affermare che tutti i luoghi di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva al quale il lavoratore ha accesso, per motivi legati direttamente o indirettamente al lavoro costituiscono, solamente nel loro insieme, “luogo di lavoro”

 

Al contrario, sostenere che i locali dell’impresa o dell’unità produttiva ubicati ad esempio nello stesso comune ma in strade diverse, ma frequentati per motivi di lavoro da tutti i dipendenti che, magari, si alternano nel prestarvi servizio, costituiscono singolarmente, “luogo di lavoro”, significa modellare a proprio piacimento le dimensioni di una realtà aziendale che in funzione di un ridotto numero di addetti può incorrere, in caso di rapporti irregolari, nel provvedimento di sospensione dell’attività produttiva.

 

La certezza del diritto, cioè di quello che l’imprenditore può o non può fare verrebbe vanificata dalla discrezionalità del controllore che, considerando luogo di lavoro ogni locale separato dell’azienda o dell’unità produttiva, avrebbe una ingiustificata discrezionalità nello stabilire la base imponibile sulla quale calcolare la percentuale dei lavoratori irregolari che, in presenza di pochi addetti determinerebbe l’adozione del provvedimento sospensivo.   

 

La disamina dell’argomento trattato, che difficilmente potrà essere trasferito nelle competenti aule giudiziarie, perché i tempi della giustizia amministrativa non sono brevi ed i costi superiori all’importo delle sanzioni da pagare per la revoca del provvedimento di sospensione eventualmente applicato, induce ad una riflessione di carattere sostanziale che dovrebbe interessare gli Organi di controllo: nella programmazione dell’attività di vigilanza le Direzioni Provinciali del Lavoro non potranno trascurare la rilevazione, tramite visura camerale, dell’assetto organizzativo e funzionale dell’azienda da ispezionare che, qualora articolata in più unità operative richiederà la individuazione di quella/e da sottoporre a verifiche, e nel caso in cui risulti distribuita in locali non confinanti pretenderà il simultaneo primo accesso del personale ispettivo presso ciascuno di essi.

 

 

 

Dr. Carlo Alberto Legitimo